Condizioni generali di vendita e servizi

Condizioni generali di vendita e servizi

  1. Ambito di applicazione
    1. Ogni vendita di qualsiasi merce e/o fornitura di qualsiasi servizio (in seguito: rapporto contrattuale) effettuata dalla Krāsaino metālu manifaktūra (in seguito: KMM) è disciplinata esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e Servizi (in seguito: CG). Pertanto, il solo fatto di effettuare e accettare ordini implica l’accettazione completa e senza riserve da parte dell’Acquirente di tali CG.
    2. Nessuna condizione speciale prevarrà sulle presenti GT a meno che la KMM non la approvi espressamente e incondizionatamente per iscritto. Le presenti GT hanno la precedenza su tutti i termini e le condizioni di tutti i documenti particolari per l’Acquirente.
    3. Il KMM non riconoscerà termini e condizioni contrastanti dell’Acquirente che si discostano da queste GT.
  2. Ordine e conferma
    1. Qualsiasi rapporto contrattuale non avrà luogo dopo che la KMM avrà accettato l’ordine dell’Acquirente mediante conferma scritta. Inoltre, le parti possono anche concludere il Contratto quadro.
    2. Tutte le specifiche del rapporto contrattuale, incluso ma non limitato a: merci, dimensioni, quantità, qualità, prezzo, pagamento, termini di consegna saranno concordati nella Conferma d’Ordine e/o nel Contratto Quadro.
  3. Prezzo
    1. I prezzi sono fissati nella Conferma d’Ordine. Eccetto dove diversamente concordato, il prezzo include la consegna all’indirizzo di consegna specificato, l’imballaggio e le spese di spedizione. Il prezzo non include l’assicurazione, le tasse (compresa l’IVA), i dazi e le spese bancarie.
    2. Inoltre, il KMM e l’acquirente possono accordarsi sugli sconti speciali.
  4. Fattura e pagamento
    1. Una fattura deve essere allegata ad ogni consegna o inviata separatamente, e deve includere tutti i riferimenti richiesti.
    2. A meno che non sia stato concordato diversamente dalla KMM per iscritto, tutti i pagamenti devono essere effettuati in anticipo.
    3. Il pagamento deve essere effettuato in Euro e nel periodo di tempo previsto nella fattura della KMM.
    4. I giorni festivi ufficiali o i giorni non lavorativi presso la sede di una delle parti che si verificano durante un periodo di fatturazione non sono inclusi nel calcolo del periodo di pagamento.
    5. Un pagamento tramite bonifico bancario sarà considerato eseguito e un pagamento effettuato solo quando la KMM avrà ricevuto un pagamento sul suo conto bancario.
    6. Le spese bancarie sono interamente a carico dell’acquirente.
    7. Nel caso in cui l’acquirente non paghi tutti gli importi alla data di scadenza:
      1. la KMM può sospendere tutti gli ordini in corso e/o richiedere all’Acquirente il pagamento anticipato per qualsiasi ordine attuale o nuovo;
      2. l’Acquirente sopporterà un tasso d’interesse del 6 (sei) per cento annuo;
      3. la KMM può rivendicare qualsiasi altro rimedio da parte dell’Acquirente, comprese eventuali richieste di risarcimento danni.
    8. Conservazione del titolo
      1. La proprietà delle merci passerà all’acquirente solo dopo il pagamento completo del prezzo.
      2. In caso di lavorazione, fusione o miscelazione di materiali non appartenenti alla KMM, la KMM acquisisce la comproprietà della nuova merce in rapporto al valore fatturato della merce della KMM, con riserva di riserva di proprietà sul valore degli altri materiali utilizzati.
      3. Quando la KMM lavora, miscela o mescola materiali non appartenenti alla KMM, ma l’Acquirente non paga la nuova merce, la KMM acquisisce la piena proprietà della merce.
    9. Imballaggio, consegna e rischio
      1. Il KMM imballerà le merci nel modo usuale per tali merci, a meno che non sia stato concordato diversamente dalle Parti per iscritto.
      2. Se non diversamente concordato dalle parti, la merce viene consegnata e il rischio passa in conformità con gli INCOTERMS® 2010 di DAT [luogo dell’acquirente] ICC.
    10. Ispezione, avviso di mancanza di conformità e responsabilità
      1. La KMM effettua un’ispezione della merce prima della consegna all’Acquirente, solo se concordato nella Conferma d’Ordine.
      2. Immediatamente dopo il ricevimento della merce, l’acquirente deve controllare la merce per quanto riguarda i difetti evidenti o la non conformità. Se l’acquirente constata difetti o non conformità della merce già al momento dello scarico, l’acquirente deve assicurarsi che le relative riserve siano registrate nella lettera di vettura insieme ai motivi su cui si basano.
      3. L’Acquirente perde il diritto di reclamare l’esistenza di un difetto di conformità se non dà un avviso che specifichi la natura della non conformità, il numero di carica identificativo e, se possibile, il numero del pacco alla KMM per iscritto immediatamente dopo che l’Acquirente l’ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo, ma al massimo 10 giorni di calendario dalla consegna.
      4. In caso di difetti nascosti, cioè di difetti che non possono essere identificati con un’ispezione ragionevole, l’Acquirente perde il diritto di far valere una mancanza di conformità della merce se l’Acquirente non ne dà comunicazione alla KMM al più tardi entro un anno dalla data in cui la merce è stata effettivamente consegnata all’Acquirente. La KMM non è responsabile se la merce con i difetti nascosti (per esempio, pori ecc.) viene integrata dall’Acquirente in nuovi prodotti, senza un controllo preventivo della merce consegnata da parte dell’Acquirente e senza una comunicazione scritta alla KMM.
      5. Un avviso di mancanza di conformità deve essere accompagnato dalle foto delle merci non conformi.
      6. Su richiesta della KMM, l’Acquirente è obbligato ad eseguire un’ispezione supplementare della merce e/o a fornire ulteriori informazioni sulla merce non conforme. Nel caso in cui il Compratore non esegua un’ispezione supplementare e/o non fornisca informazioni aggiuntive, la KMM non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la non conformità.
      7. Se un avviso di mancanza di conformità è stato fatto falsamente, l’Acquirente sarà obbligato nei confronti del KMM a rimborsare le spese sostenute dal KMM per esaminare la merce e rivedere un avviso di mancanza di conformità.
      8. Qualsiasi responsabilità è limitata al valore della particolare carica non conforme consegnata.
      9. Le parti possono concordare separatamente che il KMM ponga rimedio al difetto di conformità mediante riparazione, a meno che ciò non sia irragionevole tenuto conto di tutte le circostanze.
    11. Altre responsabilità
    12. Il KMM è responsabile ai sensi delle disposizioni di legge per qualsiasi lesione personale per la quale il KMM è responsabile, a condizione che l’assicurazione di responsabilità civile del prodotto del KMM non risarcisca tali danni.
      1. Se l’Acquirente ordina beni specifici protetti da brevetto/i, l’Acquirente sarà tenuto a stabilire tutte le circostanze rilevanti e ad eseguire tutte le attività necessarie relative a tale/i brevetto/i, compreso, ma non solo, registrare, concludere accordi di licenza, pagare per l’uso del/i brevetto/i. La responsabilità di KMM a questo proposito è esclusa.
    13. Forza maggiore
      1. Le parti non saranno responsabili dell’inadempimento di tutti o parte dei propri obblighi se tale inadempimento deriva dal verificarsi di un caso di forza maggiore. Per forza maggiore si intende un evento che non rientra nel ragionevole controllo delle parti e che non può essere ragionevolmente impedito, evitato o rimosso dalle parti e che causa il ritardo, totale o parziale, delle parti o l’impossibilità, utilizzando sforzi commercialmente ragionevoli, di adempiere parzialmente o totalmente ai propri obblighi; come ad esempio, ma non solo: guerra, terrorismo, sommossa, sciopero, serrata, interruzione di energia elettrica, atti delle autorità governative, forza maggiore, incendio, disastri naturali, condizioni meteorologiche eccezionali ecc.
      2. L’esenzione per causa di forza maggiore ha effetto per il periodo in cui esiste la forza maggiore.
      3. La parte che non riesce ad adempiere dovrà notificare all’altra parte la forza maggiore e il suo effetto sulla sua capacità di adempiere. Se l’avviso non viene ricevuto entro un tempo ragionevole dopo che la parte inadempiente ha saputo o avrebbe dovuto sapere della forza maggiore, è responsabile dei danni derivanti da tale mancata ricezione.
    14. Riservatezza
      1. Le parti si impegnano a trattare come un segreto commerciale tutti i dettagli commerciali o tecnici non comunemente conosciuti di cui si viene a conoscenza a seguito di una reciproca relazione contrattuale.
    15. Protezione dei dati delle persone fisiche
      1. Il trattamento dei dati personali naturali viene effettuato sotto l’aspetto delle trattative, dell’attuazione e dell’esecuzione di eventuali rapporti contrattuali e delle liquidazioni fiscali.
      2. La KMM tratterà i dati delle persone fisiche in modo legittimo se l’Acquirente ha dato il consenso al trattamento dei suoi dati personali per uno o più scopi specifici, se il trattamento è necessario per l’esecuzione dei rapporti contrattuali di cui l’Acquirente è parte o per prendere provvedimenti su richiesta dell’Acquirente prima di stipulare rapporti contrattuali e se il trattamento è necessario per l’adempimento di un obbligo legale.
      3. La KMM ha il diritto di dare i dati personali a ulteriori entità di trattamento (che agiscono per nostro conto), come corrieri, società di trasporto e/o di recupero crediti.
      4. Il rifiuto di fornire i dati personali pertinenti da parte dell’Acquirente comporta l’impossibilità di concludere qualsiasi rapporto contrattuale e di continuare la cooperazione.
      5. Il KMM tratterà i dati personali della persona fisica durante la validità delle relazioni contrattuali concluse con l’Acquirente, a meno che non sia necessario un trattamento più lungo. 
    16. Legge applicabile e risoluzione delle controversie
      1. La relazione contrattuale tra le parti è regolata dalla legge della Repubblica di Lettonia.
      2. In caso di qualsiasi controversia derivante da o in relazione al reciproco rapporto contrattuale, alla Conferma d’ordine, al contratto Frame e/o alle presenti CG, inizialmente le Parti cercheranno di risolvere qualsiasi controversia in modo amichevole. Se le Parti non hanno raggiunto un accordo, tutte le controversie saranno risolte presso il tribunale della Repubblica di Lettonia.
    17. Altre disposizioni
      1. La KMM ha il diritto di evitare qualsiasi rapporto contrattuale stipulato tra le parti, nel caso in cui l’Acquirente violi in modo sostanziale gli obblighi contrattuali.
      2. Questi GT sono redatti ed eseguiti in lingua inglese.